Un principio guida attraverso il Libro
bianco della Commissione del 12 gennaio
Libro Bianco Sulla Sicurezza Alimentare della Commissione
2000sulla sicurezza alimentare consiste nel fatto che la politica
di sicurezza alimentare deve basarsi su un approccio esauriente
attraverso la catena alimentare e che per tutelare la salute
dei consumatori ogni maglia di questa catena debba essere
solida come le altre. L'industria europea delle sementi rappresenta
il fornitore primario della catena alimentare e di mangimi
dell’Europa. A motivo dell’importanza concessa
all’interdipendenza sulla produzione alimentare, nel
settembre 1999, la responsabilità per le sementi è
stata trasferita dalla Direzione generale per l’Agricoltura
alla Direzione generale per la salute e la tutela dei consumatori.
Il Libro bianco sulla sicurezza alimentare
afferma che tutti gli Stati membri dovrebbero offrire ai consumatori
prodotti sicuri e di alta qualità, cio’ che costituisce
il ruolo essenziale del mercato interno. Le direttive per
la commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione
che riguardano prodotti agricoli, orticoli, forestali, frutticoli
e specie ornamentali e vigne, contribuiscono al funzionamento
del mercato interno nel garantire che sementi e materiale
di moltiplicazione commercializzati all’interno della
Comunità soddisfino i criteri sanitari e qualitativi.
L’obiettivo è appoggiato
dalla direttiva
del Consiglio 2002/53/CE
13 giugno 2002 sul catalogo comune delle varietà di
specie di piante agricole e dalla
direttiva del Consiglio 2002/55/CE
del 13 giugno 2002 sulla commercializzazione di semi vegetali
che costituiscono la base legislativa per i due rispettivi
cataloghi comuni, che elencano le varietà accettate
per certificazione o controllo e commercializzazione all’interno
della Comunità. Per poter essere repertoriate, le varietà
devono soddisfare le norme, soprattutto in materia di precisione,
uniformità, stabilità e nel caso dell’agricoltura,
devono possedere un valore per la coltivazione e l’uso.
Nel caso di varietà di specie di piante agricole, il
loro valore soddisfacente di coltivazione e uso si basano
sulle rese, la resistenza agli organismi nocivi, il comportamento
in presenza di fattori dell’ambiente fisico e delle
caratteristiche qualitative. Qualora una varietà di
specie di piante agricole, orticole, forestalo o specie viticola
venga geneticamente modificata, sarà accettata solo
per essere inserita in un catalogo nazionale su riserva delle
seguenti condizioni supplementari. Innanzitutto deve essere
stata accettata per la commercializzazione in conformità
con la direttiva del Consiglio 90/220/CEE sulla diffusione
volontaria nell’ambiente di organismi geneticamente
modificati o dopo aver subito una valutazione del rischio
ambientale equivalente a quello stabilito dalla direttiva
90/220/CEE in base ad una procedura che sarà presentata,
su proposta della Commissione, in un regolamento del Consiglio.
In secondo luogo, qualora del materiale derivato da una tale
specie debba essere utilizzato come alimento o ingrediente
alimentare, tale alimento o ingrediente alimentare devono
già essere stati autorizzati in virtù del regolamento
del Consiglio (CE) n. 258/97/CE sui nuovi prodotti e i nuovi
ingredienti alimentari.
La Commissione è assistita dagli
Stati membri attraverso tre Comitati permanenti: Comitato
permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione
agricoli, orticoli e forestali, il Comitato permanente per
i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e
il Comitato
permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante
da frutto. Consulenza scientifica indipendente è fornita
dal
Comitato scientifico per le piante .
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