Instaurare sul piano comuntario, l'obbligo generale della sicurezza, in virtù del quale i produttori possono introdurre sul mercato unicamente prodotti sicuri.
Direttiva 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti.
1. Definizione delle nozioni di "prodotto", "prodotti sicuri", "prodotti pericolosi", "produttori", "distributori".
2. La direttiva si applica principalmente ai prodotti di consumo.
3. Le disposizioni della direttiva si applicano, qualora non esistano, nell'ambito delle regolamentazioni comunitarie, disposizioni specifiche che disciplinano la sicurezza dei prodotti interessati.
4. Un prodotto si considera sicuro quando è conforme alle disposizioni comunitarie specifiche che ne regolano la sicurezza. In mancanza di tale disposizione, la conformità è determinata dalle regolamentazioni nazionali specifiche sul piano della salute e della sicurezza che consentono una sua commercializzazione nello Stato membro, sul territorio del quale il prodotto circola. In mancanza di regolamentazioni comunitarie o nazionali, si valuta la conformità del prodotto tenendo conto:
5. Gli Stati membri devono mettere in atto le infrastrutture amministrative che consentiranno l'identificazione dei prodotti a rischio o pericolosi per garantire il rispetto dell'obbligo generale di sicurezza.
6. La direttiva enumera una serie non riduttiva di misure che gli Stati membri dovranno adottare, per imporre il rispetto dell'obbligo generale delle condizioni di sicurezza.
7. La direttiva stabilisce una clausola di salvaguardia di portata generale, applicabile ai prodotti di consumo non conformi alla regolamentazione comunitaria o nazionale applicabile, e che rischiano di compromettere la salute e la sicurezza dei consumatori, senza peraltro costituire un pericolo grave e immediato e che non formano ancora oggetto di una procedura equivalente che esiste sul piano comunitario. In base a questa regolamentazione, ciascuno Stato membro può adottare misure restrittive nei confronti di tali prodotti, informando al tempo stesso la Commissione cui spetta l'emissione di un parere sull'opportunità delle misure adottate.
8. In caso di prodotto che rappresenta un rischio grave e immediato che esula dal territorio dello Stato membro interessato, lo Stato membro notifica alla Commissione il fatto di avere adottato o di avere l'intenzione di adottare misure urgenti per limitare o impedire la commercializzazione del prodotto. La Commissione verifica la conformità con le disposizioni della direttiva e le trasmette agli altri Stati membri che devono comunicare immediatamente le misure adottate per far fronte ai problemi.
9. In base a talune condizioni e in particolare quando esiste una divergenza tra gli Stati membri in merito alle misure da adottare e quando le procedure comunitarie specifiche si rivelano insufficienti per affrontare il rischio in questione, la direttiva prevede una procedura comunitaria per l'approvazione delle misure d'urgenza. Ai sensi di questa procedura, la Commissione, coadiuvata dal Comitato d'urgenza, può adottare una decisione, obbligando gli Stati membri a prendere misure identiche, limitate nel tempo, riguardo ad un prodotto ritenuto pericoloso.
10. Qualsiasi decisione presa in virtù delle direttiva deve essere motivata ed è suscettibile di un ricorso dinnanzi alle giurisdizioni competenti.
29.06.1994
Gazzetta ufficiale L 228, 11.08.1992