LA PUBBLICITÀ
La pubblicità ingannevole
1) OBIETTIVO
Proteggere i consumatori e le persone che esercitano un'attività commerciale,
industriale, artigianale o liberale nonché gli interessi del pubblico in genere della
pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali.
Regolamentare la pubblicità comparativa.
2) PROVVEDIMENTO COMUNITARIO
Direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, relativa al ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri
in materia di pubblicità ingannevole.
Modificata dalla direttiva 97/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 ottobre 1997, al fine di includere la pubblicità comparativa. Il nuovo titolo è
ormai il seguente: "Direttiva del Consiglio, del 10 settembre 1994, concernente la
pubblicità ingannevole e comparativa".
3) CONTENUTO
Direttiva 84/450/CEE
1. La direttiva ha lo scopo di consentire un controllo della pubblicità ingannevole
nell'interesse sia dei consumatori che dei concorrenti e del pubblico in generale.
2. Per determinare il carattere ingannevole di una pubblicità, si tiene conto:
- delle caratteristiche dei beni o dei servizi;
- del prezzo;
- delle condizioni di fornitura del bene o della prestazione del servizio;
- della natura, delle qualifiche e dei diritti dell'operatore pubblicitario.
3. Per controllare la pubblicità ingannevole, gli Stati membri si accertano che
le persone o gli organismi aventi un interesse legittimo ad agire possano:
- promuovere un'azione giudiziaria contro tale pubblicità; e/o
- sottoporre tale pubblicità al giudizio di un'autorità amministrativa competente
a giudicare in merito ai ricorsi oppure a promuovere un'adeguata azione giudiziaria.
4. In questo contesto, gli Stati membri conferiscono alle autorità giudiziarie
o amministrative delle competenze necessarie ad autorizzarle a:
- far sospendere la pubblicità ingannevole oppure avviare azioni giudiziarie idonee
allo scopo;
- vietare una pubblicità ingannevole la cui pubblicazione sia imminente o avviare
azioni giudiziarie appropriate per vietare tale pubblicità
anche in assenza di prova di una perdita o di un pregiudizio reale oppure di un'intenzione
di negligenza da parte dell'inserzionista.
Queste misure possono formare oggetto di una procedura d'urgenza con effetto provvisorio
o definitivo.
Gli Stati membri possono abilitare i loro tribunali oppure organi amministrativi
ad esigere la pubblicazione:
- della decisione di cessazione della pubblicità ingannevole;
- di una dichiarazione rettificativa.
5. Quando le competenze di cui al paragrafo 4 sopra vengono esercitate unicamente
da un organo amministrativo, le vie di ricorso giuridiche devono essere previste
contro qualsiasi esercizio improprio o ingiustificato dei poteri dell'organo amministrativo
interessato.
6. La direttiva non esclude un controllo volontario della pubblicità ingannevole
esercitato da organismi autonomi, qualora questa procedura sia prevista, oltre alle
procedure giudiziare o amministrative.
7. Gli Stati membri conferiscono ai tribunali o agli organi amministrativi il
potere di:
- esigere, se necessario, che l'operatore pubblicitario fornisca prove sull'esattezza
materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità;
- considerare inesatti i dati di fatto, se le prove richieste non siano state fornite
o siano ritenute insufficienti.
Direttiva 97/55/CE
8. Questa direttiva introduce la nozione di pubblicità comparativa che viene definita
come "qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito e implicito un concorrente
o beni o servizi offerti da un concorrente".
9. La pubblicità comparativa è lecita quando essa rispetta le seguenti condizioni:
che essa
- non sia ingannevole;
- confronti beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli
stessi obiettivi;
- confronti obiettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili
e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi;
- non ingeneri confusione sul mercato fra l'operatore pubblicitario ed un concorrente
o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i
servizi dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente;
- non causi discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri
segni distintivi, beni, servizi, attività o circostanze di un concorrente;
- per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisca in ogni caso a
prodotti aventi la stessa denominazione;
- non tragga indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla
denominazione commerciale o a altro segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni
di origine di prodotti concorrenti;
- non rappresenti un bene o servizio come imitazione o contraffazione di beni o
servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati.
10. Le disposizioni riguardanti la lotta contro la pubblicità ingannevole si applicano
alla pubblicità comparativa illecita.
11. La direttiva prevede l'attuazione di un dispositivo per trattare i reclami
transfrontalieri in materia di pubblicità comparativa.
4) TERMINE ULTIMO PER L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA NEGLI STATI MEMBRI
5) DATA DI ENTRATA IN VIGORE (se diversa da quella del punto precedente)
6) RIFERIMENTI
Gazzetta ufficiale L 250, 19.09.1984
Gazzetta ufficiale L 290, 23.10.1997
7) ALTRI LAVORI
8) DISPOSIZIONI D'APPLICAZIONE DELLA COMMISSIONE