I TRASPORTI
I viaggi "tutto compreso"
1) OBIETTIVO
Ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
degli Stati Membri concernenti i viaggi, le vacanze e i giri turistici "tutto compreso"
venduti o offerti in vendita nel territorio della Comunità.
2) PROVVEDIMENTO COMUNITARIO
Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, relativa ai viaggi,
vacanze e circuiti "tutto compreso".
3) CONTENUTO
1. Perché si possa parlare di "tutto compreso" devono essere soddisfatte due condizioni:
la prestazione deve superare le 24 ore e dev'essere venduta ad un prezzo forfettario.
2. Qualora venga messo a disposizione del consumatore un opuscolo, esso deve indicare
in maniera chiara e precisa :
- il prezzo;
- la destinazione, l'itinerario e i mezzi di trasporto utilizzati;
- le modalità di sistemazione
- il numero di pasti forniti;
- le condizioni in materia di passaporto e visti;
- le formalità sanitarie;
- le scadenze di pagamento;
- la data limite d'informazione del consumatore in caso di annullamento.
Le informazioni contenute nell'opuscolo impegnano l'organizzatore.
3. Prima della conclusione del contratto, l'organizzatore ha l'obbligo di fornire
per iscritto determinate informazioni in materia di passaporti e visti (termini per
ottenerli), nonché di formalità sanitarie.
4. Prima dell'inizio del viaggio, l'organizzatore deve fornire per iscritto le
informazioni seguenti:
- orari, località di sosta intermedia e coincidenze; posto assegnato al viaggiatore;
- nome, indirizzo e numero di telefono della rappresentanza locale dell'organizzatore,
o, se questa non esiste, un numero di telefono per i casi di emergenza;
- determinate informazioni supplementari per i viaggi di minorenni;
- informazioni sui contratti facoltativi di assicurazione e di assistenza.
5. Il contratto contiene le clausole menzionate nella direttiva.
6. Il consumatore può cedere a terzi la propria prenotazione.
7. I prezzi stabiliti dal contratto non possono essere modificati, a meno che
il contratto non ne preveda espressamente la possibilità, solo per tener conto di
variazioni nei costi di trasporto, nei compensi, nelle tasse e nel tasso di cambio.
8. Se l'organizzatore modifica significativamente il contratto, il consumatore
può recedere dallo stesso senza pagamento di penali oppure accettare una clausola
aggiuntiva.
9. Allorché il consumatore recede dal contratto, o l'organizzatore annulla il
servizio tutto compreso, il consumatore ha diritto ad usufruire di un altro servizio
tutto compreso oppure ad essere rimborsato dell'importo pagato. Se del caso, egli
ha il diritto ad essere indennizzato per inadempienza contrattuale.
10. L'organizzatore è responsabile dell'inadempimento o della cattiva esecuzione
del contratto, a meno che l'inadempimento non sia imputabile al consumatore o dovuto
a un caso di forza maggiore.
4) TERMINE ULTIMO PER L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA NEGLI STATI MEMBRI
31.12.1992
5) DATA DI ENTRATA IN VIGORE (se diversa da quella del punto precedente)
13.07.1990
6) RIFERIMENTI
Gazzetta ufficiale L 158, 23.06.1990
7) ALTRI LAVORI
8) DISPOSIZIONI D'APPLICAZIONE DELLA COMMISSIONE