Ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla vendita ed alle garanzie dei beni di consumo, al fine di garantire una protezione minima uniforme dei consumatori nell'ambito del mercato interno.
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vendita e le garanzie dei beni di consumo.
1. La proposta di direttiva della Commissione concerne la garanzia legale e le garanzie commerciali. Il riassunto che segue integra le modifiche apportate dal Consiglio nella sua posizione comune.
La nozione di garanzia legale comprende qualsiasi protezione giuridica dell'acquirente, in relazione alle anomalie dei beni acquistati, che derivi direttamente dalla legge quale effetto collaterale del contratto. La proposta di direttiva si esprime dunque in termini di conformità del bene al contratto.
La nozione di garanzia commerciale fa invece appello alla manifestazione di volontà di una persona, il garante, che si autoresponsabilizza per taluni difetti. La proposta di direttiva non riprende la terminologia di garanzia "legale" e "commerciale". Il termine "garanzia" si riferisce dunque esclusivamente alle garanzie commerciali, così definite: "qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore nei confronti del consumatore, senza supplemento di costo, di rimborsare il prezzo pagato o di sostituire, riparare o avere altrimenti cura del bene se esso non corrisponde alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella pubblicità che ad esso si riferisce".
2. I beni di consumo devono essere conformi al contratto di vendita.
I beni sono considerati conformi al contratto quando, nel momento della consegna
al consumatore:
3. Il venditore risponde al consumatore di qualsiasi difetto di conformità che esiste nel momento della consegna del bene al consumatore e che si manifesta entro un termine di due anni a decorrere da tale momento, salvo quando, al momento della stipulazione del contratto d'acquisto, il consumatore conosceva o non poteva ignorare il difetto di conformità.
Gli Stati membri potranno prevedere che, nel quadro dei contratti di vendita dei beni di seconda mano, le parti del contratto saranno autorizzate a prevedere un termine inferiore a due anni, a condizione che questo termine non sia inferiore a un anno.
4. Il venditore non è responsabile dei difetti di conformità del bene rispetto alle dichiarazioni pubbliche fatte dal produttore o dal suo rappresentante quando:
5. I difetti di conformità che si manifestano entro 6 mesi a partire dalla data alla quale il bene è stato consegnato al consumatore si presumono esistenti a tale data, salvo:
6. Quando un difetto di conformità è segnalato al venditore, il consumatore ha diritto di chiedere a questi:
La risoluzione del contratto di vendita non sarà possibile quando il difetto di conformità è di lieve entità.
Considerando la particolare natura dei beni di seconda mano, il consumatore non potrà ottenere la loro sostituzione.
Gli Stati membri potranno prevedere l'obbligo per il consumatore, affinché possa beneficiare dei suoi diritti, di informare il venditore in merito al difetto di conformità entro un termine di due mesi a partire dalla sua scoperta.
7. Quando la responsabilità del venditore finale è impegnata nei confronti del consumatore per un difetto di conformità che deriva da un atto o da un'omissione del produttore, di un venditore precedente nella stessa catena contrattuale o di qualsiasi altro intermediario, il venditore finale può rivalersi contro il responsabile.
8. Ogni garanzia (commerciale) offerta dal venditore o dal produttore vincola giuridicamente questi ultimi secondo le modalità stabilite nel documento di garanzia e nella relativa pubblicità. La garanzia deve indicare che il consumatore gode dei diritti previsti dalla legge e indicare chiaramente che questi diritti non sono limitati dalla garanzia. La garanzia deve quindi indicare in termini semplici e comprensibili qual è il suo contenuto e quali sono gli elementi necessari alla sua realizzazione, in particolare la durata e l'estensione territoriale della garanzia stessa e il nome e l'indirizzo del garante.
Su richiesta del consumatore, la garanzia dovrà essergli fatta pervenire per iscritto o sotto altra forma durevole.
9. Le clausole contrattuali o gli accordi conclusi con il venditore che escludono o limitano i diritti derivanti dalla presente proposta non vincolano il consumatore.
10. Gli Stati membri possono adottare disposizioni più rigorose, compatibili con il Trattato, per garantire al consumatore un livello di protezione più elevato.
Prima lettura: il Parlamento ha approvato la proposta della Commissione con 40 emendamenti, i quali, oltre all'articolo 100A, indicano l'articolo 129A del Trattato quale base giuridica della proposta. Gli emendamenti vertono inoltre sulle definizioni introducendo le nozioni di "produttore" e di "rappresentante del produttore" e, in linea generale, vanno nel senso di una maggiore protezione del consumatore. In particolare, limitano i casi in cui il venditore non è ritenuto responsabile quando il bene non è conforme alle dichiarazioni pubbliche fatte dal produttore o dal suo rappresentante. Infine, il Parlamento introduce nuove disposizioni relative al pagamento rateale, all'informazione dei consumatori (presentazione di un reclamo, loro diritti) e agli strumenti di ricorso.
Seconda lettura: il Parlamento ha approvato la posizione comune del Consiglio con 14 emendamenti che confermano la volontà del Parlamento di basare questa proposta sugli articoli 100A e 129A del Trattato. Essi tendono inoltre:
Infine, il Parlamento chiede che il termine previsto per il recepimento della direttiva sia limitato a due anni a decorrere dalla sua entrata in vigore.
Procedura di codecisione
Il 23 agosto 1996, la Commissione ha presentato la proposta.
Prima lettura: il 10 marzo 1998, il Parlamento ha approvato la proposta della Commissione con alcuni emendamenti. Parte di essi sono stati accolti dalla Commissione.
La Commissione ha presentato una proposta modificata il 1° aprile 1998.
Il 24 settembre 1998, il Consiglio ha adottato una posizione comune.
Seconda lettura: il 17 dicembre 1998, il Parlamento ha approvato la posizione comune del Consiglio con quattordici emendamenti. Parte di questi emendamenti è stata accolta dalla Commissione.
Il 19 gennaio 1999, la Commissione ha presentato il suo parere sugli emendamenti e una proposta che integra una parte di questi emendamenti.
Dopo una breve seconda lettura, il Consiglio non ha accettato tutti gli emendamenti del Parlamento. È stata quindi aperta una procedura di conciliazione.
Il 18 marzo 1999, il Consiglio e il Parlamento si sono riuniti in comitato di conciliazione e sono giunti a un accordo su un testo comune.
La direttiva finale potrà essere adottata e pubblicata entro l'estate.
Proposta della Commissione COM(95) 520 def. COD0161
Gazzetta ufficiale C 307, 16.10.1996
Proposta modificata COM(98) 217 def. COD0161
Gazzetta ufficiale C 148, 14.05.1998
Proposta modificata COM(1999) 16 def. COD96/0161
Non ancora pubblicato
Parere del Parlamento europeo
Prima lettura: Gazzetta ufficiale C 104, 06.04.1998
Seconda lettura: Gazzetta ufficiale C 98, 09.04.1999
Posizione comune del Consiglio
Gazzetta ufficiale C 333, 30.10.1998
Parere del Comitato economico e sociale
Gazzetta ufficiale C 66, 03.03.1997